COMUNE DI SAN LEO

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

NORME REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE COMUNALE

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme regolamentari d'attuazione per la gestione del servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, N.112 (titolo 2 capo ]V) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447,

 

Art. 2

Finalità

1 . La gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento mediante il quale l’Ente assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

2. Responsabile del procedimento unico previsto dal presente Regolamento è l’Arch. Ferruccio Battistini, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico del Comune di San Leo

Art. 3

Principi

1. L'organizzazione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;

b) preciso rispetto dei tempi e anticipazione degli stessi, ove è possibile;

c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

d) divieto di aggravamento dei procedimenti e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;

f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione;

g) gestione dei necessari rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Aziende.

2. L'organizzazione del servizio deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4

Funzioni

1. Lo Sportello Unico assicura l'esercizio delle funzioni di carattere:

a) relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Aziende;

b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;

e) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;

d) amministrativo, per la gestione del procedimento unico.

2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo SUAP è titolare del procedimento per il rilascio degli atti autorizzatori o dì consenso, comunque denominati,

concernenti:

a) la localizzazione

b) la realizzazione

c) la ristrutturazione

d) l’ampliamento

e) la cessazione

f) la riattivazione

g) la riconversione

h) l'esecuzione di opere interne

i) la rilocalizzazione

delle attività produttive di beni o servizi, come definite dal D.P.R. 447/98 e successive modifiche e integrazioni,

3. Non sono di competenza dello SUAP:

Art. 5

Struttura e organizzazione

1. Lo SUAP del Comune di San Leo è istituito presso l’Ufficio Tecnico Comunale ed opera in stretta collaborazione con l’ufficio Commercio Comunale, per le pratiche di competenza di quest’ultimo.

2. In ogni caso, il rilascio dell’autorizzazione unica compete al Responsabile unico del procedimento, anche in caso di autorizzazione commerciale.

3. Pertanto le unità che presidiano le funzioni autorizzative/abilitative del Settore Urbanistica, del Settore Attività Economiche e degli altri Settori che intervengono negli endoprocedimenti del procedimento unico di sportello dipendono funzionamento dai rispettivi Settori di appartenenza, continuando a svolgere le attività istruttorie e la gestione delle funzioni dì rispettiva competenza, ma organizzativamente, ed esclusivamente per gli endoprocedimenti dei procedimento unico di sportello, dipendono dal Responsabile dello SUAP.

4. La struttura nello svolgimento della sua attività, si avvale delle Amministrazioni, Enti o Aziende competenti e responsabili nelle singole materie e che costituiscono di fatto la rete territoriale dello SUAP secondo quanto previsto dalla legge o dalle convenzioni.

 

Art. 6

Compiti della struttura

1. La struttura gestisce il procedimento unico e soprintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello SUAP ed in particolare:

a) fornisce assistenza e consulenza alle imprese;

b) si pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.P.R. 447/98;

c) acquisisce dall'impresa tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell’intervento produttivo, la invia alle Amministrazioni, agli Enti, alle Aziende competenti per i rispettivi endoprocedimenti e ne acquisisce i relativi provvedimento;

d) segue l'andamento dei procedimento presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i responsabili degli endoprocedimenti di competenza;

e) coordina l'attività dei responsabili degli endoprocedimenti, al fine di assicurare il buon andamento del procedimento unico;

f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;

g) indice espressamente le Conferenze di Servizi su delega generale conferita dal singoli Sindaci o su richiesta dell'interessato, nei casi previsti dal D.P.R. 447/98 e negli altri casi previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.

h) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta interessati;

i) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.

2. Per il perseguimento delle finalità individuate dalla legge, la struttura operativa centrale:

a) si pone come soggetto di riferimento per le imprese, prospettando le opportunità insediative, ai sensi dell'art. 2 D.P.R, 447/98;

b) predispone progetti e richieste di finanziamento per attivare fondi Regionali, Nazionali e Comunitari;

c) propone alle Associazioni di categoria, agli Ordini e ai Collegi professionali operanti nel territorio accordi o intese previa approvazione dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.12;

d) propone accordi dì programma e convenzioni;

e) avvia indagini per verificare il gradimento del servizio, mediante questionari, ricerche o altre idonee modalità;

f) pubblicizza opportunamente l’istituzione e il funzionamento dello Sportello Unico-,

  

Art. 7

Procedure comuni per la presentazione e gestione delle pratiche

1. In ordine a qualsiasi tipologia di procedimento promosso, l’istanza è presentata è protocollata presso il Protocollo Generale del Comune, che la trasmette allo SUAP per l’assegnazione del numero d’ordine e di protocollo SUAP.

2. I termini per l’invio delle comunicazioni di avvio del procedimento e per l’attivazione degli endoprocedimenti necessari decorrono dalla data del protocollo SUAP.

3. In ogni caso i termini per l’espletamento delle attività di ufficio dovrà tenere conto delle normative previste per gli oggetti specifici dell’istanza, con particolare riferimento al D.lgs 114/98 per quanto attiene le strutture commerciali e il DPR 380/2001 per gli interventi sottoposti a permesso di costruire.

Articolo 8

Procedimento semplificato

  1. Salve le vigenti norme per le quali è esclusa l’attivazione di un procedimento mediante autocertificazione (in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti, nonché nei casi di procedimento di valutazione di impatto ambientale di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento), ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del medesimo procedimento, si applica quanto previsto nel presente articolo.
  2. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si applica quanto previsto nel DPR 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Se, entro i termini previsti, uno degli uffici o delle amministrazioni coinvolte si pronuncia negativamente sulla richiesta di parere o di consenso comunque denominato, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso.
    La pronuncia negativa deve essere adeguatamente motivata, come ogni atto conclusivo di un procedimento, e deve rendere possibile al richiedente una compiuta valutazione ai fini di quanto previsto dai commi successivi.
  4. In tale caso il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione negativa, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di definire ed eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.
  5. Nella richiesta di cui al comma precedente, da compilarsi su apposita modulistica disponibile sul sito del SUAP, ovvero presso lo Sportello Unico, devono essere indicati i seguenti dati:
    1. dati dell'interessato e dell'impresa;
    2. gli estremi della domanda rigettata;
    3. le argomentazioni in base alle quali si ritiene superabile la pronuncia negativa;
    4. gli atti che si ritengono emanabili ai fini del punto precedente;
    5. l'eventuale proposta di accordo integrativo o sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990;
    6. le date nelle quali l'imprenditore preferisce venga svolta la conferenza dei servizi.

    Le indicazioni di cui ai precedenti punti c), d) e), f) non vincolano in alcun modo le scelte della struttura e delle altre amministrazioni coinvolte.

  6. Decorsi inutilmente i termini previsti per il rilascio dei pareri, entro i successivi cinque giorni, il Responsabile convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
  7. La convocazione della conferenza è resa pubblica mediante immissione nelle pagine del sito ed alla stessa possono partecipare, anche presentando memorie e documenti, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. I partecipanti alla riunione possono essere assistiti o rappresentati da tecnici ed esperti di loro fiducia.
  8. La conferenza dei servizi, alla quale possono essere invitate anche le Amministrazioni e gli uffici che non hanno espresso parere sfavorevole o che non hanno partecipato al procedimento, non si svolge nel caso in cui gli uffici interessati abbiano trasmesso nel termine previsto il proprio parere favorevole sulla base della proposta di modificazione presentata dall’interessato.
  9. Degli intervenuti, della documentazione prodotta e degli interventi in sede di conferenza dei servizi è dato conto nel verbale e/o nell'atto finale.
  10. I responsabili delle Direzioni o Uffici comunali convocati per la conferenza devono garantire la partecipazione alla stessa di personale abilitato ad esprimere definitivamente il parere o l’atto di assenso di competenza.
  11. La conferenza fissa il termine entro cui pervenire alla decisione.
  12. Il procedimento si conclude in ogni caso nel termine indicato dal DPR 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
  13. Il Responsabile, con la comunicazione di convocazione della conferenza dei servizi, può indicare un calendario di lavori e di scadenze, anche per quanto attiene alla presentazione, da parte dell’interessato, della eventuale documentazione integrativa necessaria.
  14. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari (conferenza c.d." decisoria").
  15. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dai soggetti intervenuti, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente notificato o comunicato, a cura dello Sportello Unico, al richiedente e/o ai tecnici ed esperti intervenuti in sua vece.
  16. Decorsi inutilmente i termini, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  17. Ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla legge 340/2000, il Responsabile può, contestualmente alla richiesta di parere, convocare la conferenza dei servizi in una data comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 9

- Procedimento mediante autocertificazione -

  1. Il procedimento amministrativo ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'interessato, di un'unica domanda predisposta su modulistica conforme a quella resa disponibile sul sito, ovvero presso lo Sportello Unico.
  2. La domanda deve contenere:
    1. dati anagrafici dell'interessato;
    2. dati della ditta/società;
    3. dati del tecnico incaricato;
    4. sottoscrizione dell'interessato e/o del tecnico incaricato;
    5. dichiarazioni (antimafia, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ecc..) previste dalle vigenti disposizioni normative al fine dell'inizio dell'attività richiesta;
    6. documentazione (planimetrie, relazioni tecniche, allegati ecc…) richieste dalle vigenti disposizioni in relazione alla domanda;
    7. ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia;
    8. autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.
  3. L'autocertificazione non può riguardare:
    1. procedimento di valutazione di impatto ambientale;
    2. le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
    3. le procedure relative al controllo e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
    4. le altre materie per le quali non è consentita dalle vigenti disposizioni normative la autocertificazione, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione;
    5. a seguito della presentazione della domanda la struttura dà inizio all’eventuale procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
  4. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non e' consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo precedente, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione.
  5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
  6. Decorsi inutilmente i termini per il formarsi del silenzio-assenso, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti.
  7. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto.

 

Articolo 10 – Fase antecedente l’avvio del procedimento

  1. Il SUAP, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso del SUAP, di progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.
  2. Può essere indetto a cura del responsabile del procedimento un incontro pre-istruttorio con tutti i referenti interni ed esterni all’amministrazione comunale, al fine di chiarire, anche alla presenza dell’interessato, gli adempimenti previsti dal procedimento, le eventuali problematiche emerse nella fase precedente all’avvio del procedimento.
  3. In entrambi i casi i risultati delle attività pre-istruttorie non pregiudicano in alcun modo la definizione dell’eventuale successivo procedimento amministrativo.

Articolo 11

Procedimento Unico

  1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento iniziano con la presentazione della domanda unica utilizzando l’apposita modulistica distribuita dal Suap o reperibile in rete, direttamente dall'interessato o da parte di persona o associazione di sua fiducia, anche mediante posta, fax o e-mail, compatibilmente con le tecnologie a disposizione e nel rispetto della vigente normativa in materia di istanze alla Pubblica Amministrazione. Alla stessa sono allegati i modelli di domanda, comunicazione o denuncia di inizio attività nonché la relativa documentazione prevista per l’attivazione dei vari sub-procedimenti. La domanda, in regola con le norme sull’imposta di bollo e con gli altri adempimenti connessi al pagamento di tasse e/o contributi e le altre disposizioni in materia di diritti di istruttoria e/o di segreteria, è presentata in triplice copia ( salva la produzione di un numero superiore di copie previste dalla vigente normativa in relazione a specifici procedimenti) direttamente allo Sportello Unico completa delle dichiarazioni e della documentazione prescritta.
  2. La domanda, immediatamente protocollata dall'ufficio, è immessa nell'archivio informatico. Fino alla costituzione dell’apposito archivio informatico, l’archiviazione avverrà in forma cartacea e con supporto informatico comunque finalizzato a rendere conoscibili a chiunque ne abbia interesse lo stato di avanzamento dell’iter procedurale o dell’esito finale delle domande di autorizzazione presentate.
  3. Da tale data decorre il termine per la conclusione del procedimento, che dovrà essere comunicato dall'ufficio al richiedente.
  4. Il SUAP effettua immediatamente un esame formale inerente la completezza e la coerenza della documentazione e delle certificazioni presentate che ha i seguenti esiti:
    1. Ove la domanda sia priva di elementi essenziali, eventualmente anche nella documentazione da allegare, o non siano individuabili i procedimenti amministrativi attivati l'ufficio comunica all’interessato la interruzione dei termini fino alla regolare integrazione della stessa; il termine del procedimento decorre in tali casi ex novo.
    2. in caso di esito positivo dell’esame, l'ufficio invia entro 5 giorni lavorativi copia dell'istanza corredata dalle specifiche documentazioni agli uffici ed amministrazioni competenti per la relativa istruttoria, invitandoli a far pervenire gli atti di consenso, ovvero i pareri negativi, entro i termini previsti dalla normativa e dal protocollo d’intesa vigente. Per gli uffici interni all’amministrazione saranno predisposti congiuntamente specifici verbali di regolamentazione delle procedure al fine di contemperare le diverse esigenze organizzative e la necessità di rispettare i tempi stabiliti dalla normativa vigente.
  5. Gli uffici competenti per l'istruttoria, qualora riscontrino una carenza nella documentazione, non rilevata nel corso dell’istruttoria formale effettuata dal SUAP, la segnalano a quest’ultimo entro 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui sopra.
  6. Il SUAP provvede entro 3 giorni a richiedere specifica integrazione anche tramite telefax; in tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di invio della richiesta sino alla presentazione della documentazione integrativa.
  7. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 del DPR 447/1998, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente in conferenza dei servizi istruttoria, per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
  8. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo sulle caratteristiche dell'impianto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il relativo verbale vincola le parti secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.
  9. La data di efficacia del provvedimento unico sarà indicata di volta in volta nella parte dispositiva del provvedimento stesso, tenuto conto del coordinamento dei tempi previsti dalle discipline di settore degli endo-procedimenti.
  10. Sono fatte salve le norme in materia di diritto alla privacy, alla privativa industriale e quelle che limitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12

Denunce inizio attività e procedimenti che si esauriscono nell’istruttoria

di un unico ufficio comunale

1. Le denunce di inizio attività, le comunicazioni di apertura di esercizio di commercio di vicinato e le altre pratiche cui si applichi il disposto di cui all’art. 19 L. 241/90 vengono gestite direttamente dallo Sportello Unico Edilizia e dal Servizio Commercio a seguito di trasmissione da parte del SUAP di copia dell’istanza

Art. 13

Collaudo

1. Le modalità di esecuzione del collaudo vengono espletate nel rispetto del procedimento espressamente disciplinato dall'art. 9 D,P.R. 447/98.

Art. 14

Responsabile

 

1. Fermo restando la propria responsabilità, il Responsabile individua altri addetti nella struttura ai quali assegnare la responsabilità di fasi o adempimenti istruttori continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di coordinamento.

2. Il Responsabile dello Sportello Unico esercita il diritto di accesso agli atti ed ai documenti in possesso di altri enti, utili per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell’art. 22 e seguenti L. 241/90 e del DPR 352/92.

Art. 15

Conferenza dei Servizi

1. Oltre ai casi espressamente previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, il Responsabile del procedimento unico potrà convocare, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche o integrazioni, Conferenze dei Servizi, ancor prima della scadenza del termine di cui all'art. 4 del D.P.R. citato, qualora:

a) risulti improbabile il rispetto dei termini;

b) risulti opportuno l'esame contestuale dei diversi aspetti dell'intervento soggetti ad autorizzazione.

Art. 16

Formazione e aggiornamento

1. La struttura persegue, quale obiettivo primario, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. Lo SUAP favorisce la formazione professionale ed il costante aggiornamento, relativamente al procedimento unico degli addetti assegnati allo Sportello Unico.

Art. 17

Dotazioni tecnologiche

1 . Lo Sportello Unico centrale deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, e con gli enti esterni.

2. In particolare i programmi informatici, devono garantire le seguenti funzioni:

a) un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;

b) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi:

· l’indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento e dei dati identificativi del richiedente,

· uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato d'avanzamento della pratica;

· la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste-,

c) la realizzazione di un archivio informatica di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;

d) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;

Art. 18

Accesso all'archivio informatico

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatica dello Sportello Unico, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:

a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi-,

b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;

c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti.

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso al documenti amministrativi.

 

Art. 19

Informazione e promozione

1 . Lo Sportello Unico assicura servizi di informazione e promozione ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.P.R. 447/98.

2. Al fine della realizzazione delle attività di carattere informativo e promozionale, lo SUAP si avvale delle collaborazioni con altre Amministrazioni, Enti, Aziende, Associazioni e Organizzazioni.

 

Art. 20

Pubblicità dei regolamento

1. Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.

2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chicchessia ne possa prendere visione o estrarre copia.

 

Art. 21

Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, in modi particolare per quanto attiene ai termini di istruttoria e rilascio dell’Autorizzazione Unica o di altri atti di competenza dello Sportello Unico, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione di approvazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme vigenti.