Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento ha per oggetto le norme regolamentari d'attuazione per la
gestione del servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al
D.Lgs. 31 marzo 1998, N.112 (titolo 2 capo ]V) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447,
Art. 2
Finalità
1 . La gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo
strumento mediante il quale lEnte assicura l'unicità di conduzione e la
semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi,
nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
2. Responsabile del procedimento unico previsto dal presente Regolamento è
lArch. Ferruccio Battistini, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico del Comune
di San Leo
Art. 3
Principi
1. L'organizzazione deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
b) preciso rispetto dei tempi e anticipazione degli stessi, ove è possibile;
c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
d) divieto di aggravamento dei procedimenti e perseguimento costante della
semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente
necessari;
e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei
collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al
miglioramento dell'attività di programmazione;
g) gestione dei necessari rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e
Aziende.
2. L'organizzazione del servizio deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza,
efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi
di professionalità e responsabilità.
Art. 4
Funzioni
1. Lo Sportello Unico assicura l'esercizio delle funzioni di carattere:
a) relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Aziende;
b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
e) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e
potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;
d) amministrativo, per la gestione del procedimento unico.
2. In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo SUAP è titolare del
procedimento per il rilascio degli atti autorizzatori o dì consenso, comunque denominati,
concernenti:
a) la localizzazione
b) la realizzazione
c) la ristrutturazione
d) lampliamento
e) la cessazione
f) la riattivazione
g) la riconversione
h) l'esecuzione di opere interne
i) la rilocalizzazione
delle attività produttive di beni o servizi, come definite dal D.P.R. 447/98 e
successive modifiche e integrazioni,
3. Non sono di competenza dello SUAP:
- le istanze di voltura di autorizzazioni commerciali o concessioni/autorizzazioni
edilizie;
- le autorizzazioni di commercio ambulante su aree pubbliche;
- gli accertamenti relativi alla regolarità dei titoli autorizzativi edilizi, commerciali
e turistico - ricettivi esistenti
- altre operazioni/attività non direttamente inerenti i precedenti punti di cui al comma
2.
Art. 5
Struttura e organizzazione
1. Lo SUAP del Comune di San Leo è istituito presso lUfficio
Tecnico Comunale ed opera in stretta collaborazione con lufficio Commercio Comunale,
per le pratiche di competenza di questultimo.
2. In ogni caso, il rilascio dellautorizzazione unica compete al
Responsabile unico del procedimento, anche in caso di autorizzazione commerciale.
3. Pertanto le unità che presidiano le funzioni
autorizzative/abilitative del Settore Urbanistica, del Settore Attività Economiche e
degli altri Settori che intervengono negli endoprocedimenti del procedimento unico di
sportello dipendono funzionamento dai rispettivi Settori di appartenenza, continuando a
svolgere le attività istruttorie e la gestione delle funzioni dì rispettiva competenza,
ma organizzativamente, ed esclusivamente per gli endoprocedimenti dei procedimento unico
di sportello, dipendono dal Responsabile dello SUAP.
4. La struttura nello svolgimento della sua attività, si avvale delle
Amministrazioni, Enti o Aziende competenti e responsabili nelle singole materie e che
costituiscono di fatto la rete territoriale dello SUAP secondo quanto previsto dalla legge
o dalle convenzioni.
Art. 6
Compiti della struttura
1. La struttura gestisce il procedimento unico e soprintende a
tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello SUAP ed in particolare:
a) fornisce assistenza e consulenza alle imprese;
b) si pronuncia sulla conformità dei progetti preliminari, ai sensi
dell'art. 3 comma 3 D.P.R. 447/98;
c) acquisisce dall'impresa tutta la documentazione necessaria per la
realizzazione dellintervento produttivo, la invia alle Amministrazioni, agli Enti,
alle Aziende competenti per i rispettivi endoprocedimenti e ne acquisisce i relativi
provvedimento;
d) segue l'andamento dei procedimento presso le altre Amministrazioni
di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se
necessario, gli Uffici o i responsabili degli endoprocedimenti di competenza;
e) coordina l'attività dei responsabili degli endoprocedimenti, al
fine di assicurare il buon andamento del procedimento unico;
f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di
inadempimenti;
g) indice espressamente le Conferenze di Servizi su delega generale
conferita dal singoli Sindaci o su richiesta dell'interessato, nei casi previsti dal
D.P.R. 447/98 e negli altri casi previsti dall'art. 14 del presente Regolamento.
h) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo,
se necessario, le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta interessati;
i) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.
2. Per il perseguimento delle finalità individuate dalla legge, la
struttura operativa centrale:
a) si pone come soggetto di riferimento per le imprese, prospettando le
opportunità insediative, ai sensi dell'art. 2 D.P.R, 447/98;
b) predispone progetti e richieste di finanziamento per attivare fondi
Regionali, Nazionali e Comunitari;
c) propone alle Associazioni di categoria, agli Ordini e ai Collegi
professionali operanti nel territorio accordi o intese previa approvazione dalla
Conferenza dei Sindaci di cui all'art.12;
d) propone accordi dì programma e convenzioni;
e) avvia indagini per verificare il gradimento del servizio, mediante
questionari, ricerche o altre idonee modalità;
f) pubblicizza opportunamente listituzione e il funzionamento
dello Sportello Unico-,
Art. 7
Procedure comuni per la presentazione e gestione delle pratiche
1. In ordine a qualsiasi tipologia di procedimento promosso,
listanza è presentata è protocollata presso il Protocollo Generale del Comune, che
la trasmette allo SUAP per lassegnazione del numero dordine e di protocollo
SUAP.
2. I termini per linvio delle comunicazioni di avvio del
procedimento e per lattivazione degli endoprocedimenti necessari decorrono dalla
data del protocollo SUAP.
3. In ogni caso i termini per lespletamento delle attività di
ufficio dovrà tenere conto delle normative previste per gli oggetti specifici
dellistanza, con particolare riferimento al D.lgs 114/98 per quanto attiene le
strutture commerciali e il DPR 380/2001 per gli interventi sottoposti a permesso di
costruire.
Articolo 8
Procedimento semplificato
- Salve le vigenti norme per le quali è esclusa lattivazione di un procedimento
mediante autocertificazione (in materia di valutazione di compatibilità e di impatto
ambientale per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli
impianti di produzione di materiale d'armamento, per gli impianti di produzione,
raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e
riciclaggio dei rifiuti, nonché nei casi di procedimento di valutazione di impatto
ambientale di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento), ovvero quando il
richiedente non intenda avvalersi del medesimo procedimento, si applica quanto previsto
nel presente articolo.
- Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si
applica quanto previsto nel DPR 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
- Se, entro i termini previsti, uno degli uffici o delle amministrazioni coinvolte si
pronuncia negativamente sulla richiesta di parere o di consenso comunque denominato, la
pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento
si intende concluso.
La pronuncia negativa deve essere adeguatamente motivata, come ogni atto conclusivo di un
procedimento, e deve rendere possibile al richiedente una compiuta valutazione ai fini di
quanto previsto dai commi successivi.
- In tale caso il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione negativa, può
chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di definire ed
eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della
pronuncia negativa.
- Nella richiesta di cui al comma precedente, da compilarsi su apposita modulistica
disponibile sul sito del SUAP, ovvero presso lo Sportello Unico, devono essere indicati i
seguenti dati:
- dati dell'interessato e dell'impresa;
- gli estremi della domanda rigettata;
- le argomentazioni in base alle quali si ritiene superabile la pronuncia negativa;
- gli atti che si ritengono emanabili ai fini del punto precedente;
- l'eventuale proposta di accordo integrativo o sostitutivo ai sensi dell'art. 11 della
legge 241/1990;
- le date nelle quali l'imprenditore preferisce venga svolta la conferenza dei servizi.
Le indicazioni di cui ai precedenti punti c), d) e), f) non vincolano
in alcun modo le scelte della struttura e delle altre amministrazioni coinvolte.
- Decorsi inutilmente i termini previsti per il rilascio dei pareri, entro i successivi
cinque giorni, il Responsabile convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi
dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni.
- La convocazione della conferenza è resa pubblica mediante immissione nelle pagine del
sito ed alla stessa possono partecipare, anche presentando memorie e documenti, i soggetti
portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. I partecipanti alla riunione
possono essere assistiti o rappresentati da tecnici ed esperti di loro fiducia.
- La conferenza dei servizi, alla quale possono essere invitate anche le Amministrazioni e
gli uffici che non hanno espresso parere sfavorevole o che non hanno partecipato al
procedimento, non si svolge nel caso in cui gli uffici interessati abbiano trasmesso nel
termine previsto il proprio parere favorevole sulla base della proposta di modificazione
presentata dallinteressato.
- Degli intervenuti, della documentazione prodotta e degli interventi in sede di
conferenza dei servizi è dato conto nel verbale e/o nell'atto finale.
- I responsabili delle Direzioni o Uffici comunali convocati per la conferenza devono
garantire la partecipazione alla stessa di personale abilitato ad esprimere
definitivamente il parere o latto di assenso di competenza.
- La conferenza fissa il termine entro cui pervenire alla decisione.
- Il procedimento si conclude in ogni caso nel termine indicato dal DPR 447/1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
- Il Responsabile, con la comunicazione di convocazione della conferenza dei servizi, può
indicare un calendario di lavori e di scadenze, anche per quanto attiene alla
presentazione, da parte dellinteressato, della eventuale documentazione integrativa
necessaria.
- La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione
di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici,
previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari (conferenza c.d."
decisoria").
- Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si
pronuncia anche sulle osservazioni presentate dai soggetti intervenuti, tiene luogo del
provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente notificato
o comunicato, a cura dello Sportello Unico, al richiedente e/o ai tecnici ed esperti
intervenuti in sua vece.
- Decorsi inutilmente i termini, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si procede ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla
legge 340/2000, il Responsabile può, contestualmente alla richiesta di parere, convocare
la conferenza dei servizi in una data comunque non inferiore a 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Art. 9
- Procedimento mediante autocertificazione -
- Il procedimento amministrativo ha inizio presso la competente struttura con la
presentazione, da parte dell'interessato, di un'unica domanda predisposta su modulistica
conforme a quella resa disponibile sul sito, ovvero presso lo Sportello Unico.
- La domanda deve contenere:
- dati anagrafici dell'interessato;
- dati della ditta/società;
- dati del tecnico incaricato;
- sottoscrizione dell'interessato e/o del tecnico incaricato;
- dichiarazioni (antimafia, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà ecc..) previste dalle vigenti disposizioni normative al fine dell'inizio
dell'attività richiesta;
- documentazione (planimetrie, relazioni tecniche, allegati ecc
) richieste dalle
vigenti disposizioni in relazione alla domanda;
- ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia;
- autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni
previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della
tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da
società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale
rappresentante dell'impresa.
- L'autocertificazione non può riguardare:
- procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose;
- le procedure relative al controllo e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- le altre materie per le quali non è consentita dalle vigenti disposizioni normative la
autocertificazione, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la
necessità di una apposita autorizzazione;
- a seguito della presentazione della domanda la struttura dà inizio alleventuale
procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
- Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per
cui non e' consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, la
realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo precedente, non comunica il
proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione.
- La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione
edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
- Decorsi inutilmente i termini per il formarsi del silenzio-assenso, la realizzazione del
progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché
alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente
acquisiti.
- L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione
dell'impianto.
Articolo 10 Fase antecedente lavvio del procedimento
- Il SUAP, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato
degli atti in possesso del SUAP, di progetti preliminari con i vigenti strumenti di
pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica entro novanta giorni, ai sensi
dellart. 3 comma 3 del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n.
440.
- Può essere indetto a cura del responsabile del procedimento un incontro pre-istruttorio
con tutti i referenti interni ed esterni allamministrazione comunale, al fine di
chiarire, anche alla presenza dellinteressato, gli adempimenti previsti dal
procedimento, le eventuali problematiche emerse nella fase precedente allavvio del
procedimento.
- In entrambi i casi i risultati delle attività pre-istruttorie non pregiudicano in alcun
modo la definizione delleventuale successivo procedimento amministrativo.
Articolo 11
Procedimento Unico
- I procedimenti disciplinati dal presente regolamento iniziano con la presentazione della
domanda unica utilizzando lapposita modulistica distribuita dal Suap o reperibile in
rete, direttamente dall'interessato o da parte di persona o associazione di sua fiducia,
anche mediante posta, fax o e-mail, compatibilmente con le tecnologie a disposizione e nel
rispetto della vigente normativa in materia di istanze alla Pubblica Amministrazione. Alla
stessa sono allegati i modelli di domanda, comunicazione o denuncia di inizio attività
nonché la relativa documentazione prevista per lattivazione dei vari
sub-procedimenti. La domanda, in regola con le norme sullimposta di bollo e con gli
altri adempimenti connessi al pagamento di tasse e/o contributi e le altre disposizioni in
materia di diritti di istruttoria e/o di segreteria, è presentata in triplice copia (
salva la produzione di un numero superiore di copie previste dalla vigente normativa in
relazione a specifici procedimenti) direttamente allo Sportello Unico completa delle
dichiarazioni e della documentazione prescritta.
- La domanda, immediatamente protocollata dall'ufficio, è immessa nell'archivio
informatico. Fino alla costituzione dellapposito archivio informatico,
larchiviazione avverrà in forma cartacea e con supporto informatico comunque
finalizzato a rendere conoscibili a chiunque ne abbia interesse lo stato di avanzamento
delliter procedurale o dellesito finale delle domande di autorizzazione
presentate.
- Da tale data decorre il termine per la conclusione del procedimento, che dovrà essere
comunicato dall'ufficio al richiedente.
- Il SUAP effettua immediatamente un esame formale inerente la completezza e la coerenza
della documentazione e delle certificazioni presentate che ha i seguenti esiti:
- Ove la domanda sia priva di elementi essenziali, eventualmente anche nella
documentazione da allegare, o non siano individuabili i procedimenti amministrativi
attivati l'ufficio comunica allinteressato la interruzione dei termini fino alla
regolare integrazione della stessa; il termine del procedimento decorre in tali casi ex
novo.
- in caso di esito positivo dellesame, l'ufficio invia entro 5 giorni lavorativi
copia dell'istanza corredata dalle specifiche documentazioni agli uffici ed
amministrazioni competenti per la relativa istruttoria, invitandoli a far pervenire gli
atti di consenso, ovvero i pareri negativi, entro i termini previsti dalla normativa e dal
protocollo dintesa vigente. Per gli uffici interni allamministrazione saranno
predisposti congiuntamente specifici verbali di regolamentazione delle procedure al fine
di contemperare le diverse esigenze organizzative e la necessità di rispettare i tempi
stabiliti dalla normativa vigente.
- Gli uffici competenti per l'istruttoria, qualora riscontrino una carenza nella
documentazione, non rilevata nel corso dellistruttoria formale effettuata dal SUAP,
la segnalano a questultimo entro 20 giorni dalla data di ricezione della
documentazione di cui sopra.
- Il SUAP provvede entro 3 giorni a richiedere specifica integrazione anche tramite
telefax; in tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di invio della
richiesta sino alla presentazione della documentazione integrativa.
- Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto
delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di
particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il Comune
intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree
individuate ai sensi dell'articolo 2 del DPR 447/1998, il responsabile del procedimento
può convocare il soggetto richiedente in conferenza dei servizi istruttoria, per una
audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
- Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo sulle caratteristiche
dell'impianto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il relativo
verbale vincola le parti secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.
- La data di efficacia del provvedimento unico sarà indicata di volta in volta nella
parte dispositiva del provvedimento stesso, tenuto conto del coordinamento dei tempi
previsti dalle discipline di settore degli endo-procedimenti.
- Sono fatte salve le norme in materia di diritto alla privacy, alla privativa industriale
e quelle che limitano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 12
Denunce inizio attività e procedimenti che si esauriscono
nellistruttoria
di un unico ufficio comunale
1. Le denunce di inizio attività, le comunicazioni di apertura di
esercizio di commercio di vicinato e le altre pratiche cui si applichi il disposto di cui
allart. 19 L. 241/90 vengono gestite direttamente dallo Sportello Unico Edilizia e
dal Servizio Commercio a seguito di trasmissione da parte del SUAP di copia
dellistanza
Art. 13
Collaudo
1. Le modalità di esecuzione del collaudo vengono espletate nel rispetto del
procedimento espressamente disciplinato dall'art. 9 D,P.R. 447/98.
Art. 14
Responsabile
1. Fermo restando la propria responsabilità, il Responsabile individua
altri addetti nella struttura ai quali assegnare la responsabilità di fasi o adempimenti
istruttori continuando peraltro ad esercitare una diretta attività di sovrintendenza e di
coordinamento.
2. Il Responsabile dello Sportello Unico esercita il diritto di accesso agli atti ed ai
documenti in possesso di altri enti, utili per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi
dellart. 22 e seguenti L. 241/90 e del DPR 352/92.
Art. 15
Conferenza dei Servizi
1. Oltre ai casi espressamente previsti dal D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 447, il Responsabile del procedimento unico potrà convocare, ai sensi degli
artt. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche o integrazioni,
Conferenze dei Servizi, ancor prima della scadenza del termine di cui all'art. 4 del
D.P.R. citato, qualora:
a) risulti improbabile il rispetto dei termini;
b) risulti opportuno l'esame contestuale dei diversi aspetti
dell'intervento soggetti ad autorizzazione.
Art. 16
Formazione e aggiornamento
1. La struttura persegue, quale obiettivo primario, la valorizzazione
delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon
andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. Lo SUAP favorisce la formazione professionale ed il costante
aggiornamento, relativamente al procedimento unico degli addetti assegnati allo Sportello
Unico.
Art. 17
Dotazioni tecnologiche
1 . Lo Sportello Unico centrale deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche
di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante
collegamento con l'utenza, e con gli enti esterni.
2. In particolare i programmi informatici, devono garantire le seguenti funzioni:
a) un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione
operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti
produttivi;
b) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia
quali requisiti minimi:
· lindicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del
procedimento e dei dati identificativi del richiedente,
· uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato d'avanzamento
della pratica;
· la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze
previste-,
c) la realizzazione di un archivio informatica di tutte le domande presentate in
materia di insediamenti produttivi;
d) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte
relative ai diversi procedimenti;
Art. 18
Accesso all'archivio informatico
1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio
informatica dello Sportello Unico, anche per via telematica, per l'acquisizione di
informazioni concernenti:
a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti
produttivi-,
b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato
d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi
procedimenti.
2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto
alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di
accesso al documenti amministrativi.
Art. 19
Informazione e promozione
1 . Lo Sportello Unico assicura servizi di informazione e promozione ai
sensi dellart. 3 comma 2 D.P.R. 447/98.
2. Al fine della realizzazione delle attività di carattere informativo
e promozionale, lo SUAP si avvale delle collaborazioni con altre Amministrazioni, Enti,
Aziende, Associazioni e Organizzazioni.
Art. 20
Pubblicità dei regolamento
1. Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia
pubblicità.
2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione
del pubblico, anche per via telematica, perché chicchessia ne possa prendere visione o
estrarre copia.
Art. 21
Rinvio alle norme generali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
Regolamento, in modi particolare per quanto attiene ai termini di istruttoria e rilascio
dellAutorizzazione Unica o di altri atti di competenza dello Sportello Unico, si fa
rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive,
alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore
contestualmente alla deliberazione di approvazione, nel rispetto delle procedure stabilite
dalle norme vigenti.